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Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

La procedura di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese, Alternative Dispute Resolution - ADR) ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. 

Con i servizi di Arbitrato e di Mediazione, offerti dalla Camera di commercio della Romagna, è possibile tentare una soluzione alternativa al Tribunale, risparmiando sui tempi e costi. 

I servizidi Arbitrato e di Mediazione, infatti, hanno lo scopo di risolvere rapidamente le controversie tra imprese, tra privati e tra imprese e consumatori.

Mediazione ed arbitrato: caratteristiche e differenze

La mediazione rappresenta un modo semplice, rapido ed economico per cittadini ed imprese di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie: chiunque può infatti accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti dsponibili. L'interessato può infatti rivolgersi ad una qualsiasi organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Nella mediazione, tuttavia, a differenza di quanto avvine nell'arbitrato, il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole che ponga fine alla stessa. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione e il mediatore può anche formulare una proposta di conciliazione. 

L’arbitrato è anch'esso uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie ma è paragonabile al primo grado della giustizia ordinaria: è infatti regolato dal Codice di Procedura Civile (artt. da 806 a 840) e consiste nel demandare ad una decisione (il lodo arbitrale) di un soggetto privato e neutrale (l'arbitro o il Collegio arbitrale), la definizione di una controversia. Di norma il numero di arbitri (arbitro unico o collegio arbitrale), le modalità di nomina degli stessi e l'indicazione della natura dell'arbitrato (ad hoc o amministrato, rituale o irrituale) sono contenute nella clausola compromissoria o nel compromesso.

Il compromesso è il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia già insorta ad uno o più arbitri e deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La clausola compromissoria è invece rappresentata dalla pattuizione inserita in un contratto con cui le parti preventivamente si impegnano a risolvere per mezzo di arbitrato tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto stesso.

L'arbitrato, a seconda di quello che le parti hanno previsto nella convenzione arbitrale, può essere rituale ed irrituale: nell'arbitrato rituale il lodo pronunciato dall'arbitro/collegio arbitrale ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, mentre nell'arbitrato irrituale il lodo ha efficacia negoziale tra le parti.

 


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I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 08/11/2018