Diritto annuale


Di cosa si tratta?

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le posizioni iscritte al Registro delle Imprese o al Rea, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 359 del 11/05/2001




Importi relativi alle iscrizioni in corso d'anno 2024

I soggetti che in corso d'anno presentano denuncia per l'iscrizione della sede e/o per l'apertura di unità locali/sedi secondarie, sono tenuti al versamento degli importi, come indicati nel file a fondo pagina.

Modalità di versamento:

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, in modalità telematica ed indicando, nella sezione IMU ed altri tributi locali ed il codice tributo 3850.

Per effetto della costituzione della nuova Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, il codice ente locale da indicare sul modello F24 è FC, in quanto Forlì viene identificata come sede legale del nuovo ente.

Si può comunque richiedere l'addebito automatico sul conto telemaco, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o apertura.


Gli importi dovuti a titolo di diritto annuale, per le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno di riferimento, sono stabiliti in misura fissa, per le imprese in sezione speciale ed al Rea ed in base al fatturato per le società iscritte in sezione ordinaria.

Gli importi dovuti a titolo di diritto annuale per le imprese iscritte in corso d'anno, sono tutti in misura fissa (sia per la sezione speciale che per quella ordinaria).


Tutte le imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese ed i Soggetti REA versano il diritto annuale definito in misura fissa.

ATTENZIONE: Nella seguente tabella sono indicati gli importi 2023, ma in MISURA ANCORA PROVVISORIA, PERCHE' NON COMPRENSIVA della maggiorazione del 20%, deliberata da questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Al fine della corretta individuazione della somma dovuta, infatti, la maggiorazione deve essere applicata solo al termine del procedimento di calcolo (come sotto evidenziato)


IMPORTI DOVUTI PER LA SEDE PRINCIPALE DI OGNI IMPRESA (MISURA PROVVISORIA A CUI AGGIUNGERE LA MAGGIORAZIONE DEL 20% COME SOTTO EVIDENZIATO)  
Imprese individuali iscritte o annotate in sezione speciale         € 44,00
Società semplici agricole  € 50,00
Società semplici non agricole € 100,00
Società tra avvocati (comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n.96/2001) € 100,00
Soggetti iscritti al Repertorio Notizione Economiche Amministrative (REA)  € 15,00

Le imprese di cui sopra, ad eccezione dei soggetti iscritti al REA, che hanno unità locali o sedi secondarie devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali/sedi secondarie, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

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MAGGIORAZIONE. Al termine del calcolo del diritto dovuto per sede principale ed unità locali/sedi secondarie è necessario aggiungere agli importi indicati in tabella ed a quelli dovuti per unità locali/sedi secondarie, l’eventuale maggiorazione deliberata dalla singola Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e  Rimini è del 20%).
Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega di verificare, atttraverso contatto diretto, se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2022.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
L'unità locale o sede secondaria di impresa con la sede principale all’estero, versa in favore della Camera di Commercio di Rimini e Forlì-Cesena, un diritto fisso pari ad € 66,00 (già comprensivo della maggiorazione del 20% deliberata da questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Imprese individuali iscritte o annotate in Sezione Ordinaria: diritto fisso

Le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, versano per la sede principale un diritto fisso pari a € 120,00 ed € 24,00 per ciascuna unità locale/sede secondaria.
Gli importi di cui sopra tengono conto della maggiorazione del 20% deliberata da questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

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Imprese iscritte in Sezione Ordinaria (ad eccezione delle imprese individuali): diritto in base al fatturato

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, ad eccezione delle imprese individuali, il diritto annuale 2023 da versare, deve essere commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, come di seguito esposto.
Le imprese interessate sono le seguenti:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società di capitali
  • società cooperative
  • società di mutuo soccorso
  • consorzi con attività esterna
  • enti economici pubblici e privati
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000
  • GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico

Sezione ordinaria – Procedura per determinare l’importo da versare

1° fase – Si applicano al fatturato complessivamente realizzato dall'impresa (ai fini Irap) nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Si sommano gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

 Scaglioni di fatturato Misure fisse e aliquote:
da 0,00 a 100.00,00 euro 200,00 euro (misura fissa)
da 100.000,00 a 250.000,00 euro + 0,0150%
da 250.000,00 a 500.000,00 euro + 0,0130%
da 500.000,00 a 1.000.000,00 euro + 0,0100
da 1.000.000,00 a 10.000.000,00 euro + 0,0090%
da 10.000.000,00 a 35.000.000,00 euro + 0,0050%
da 35.000.000,00 a 50.000.000,00 euro + 0,0030%
oltre 50.000.000,00 euro + 0,0010%  (fino ad un massimo di 40.000,00 euro)

 

I più recenti chiarimenti in merito all'individuazione dei righi del modello IRAP, al fine della determinazione del fatturato per il calcolo del diritto annuale, sono indicati nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009.

Per i Confidi consulta la Circolare ministeriale del 12/06/2008.

Le imprese di cui sopra che hanno unità locali o sedi secondarie devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio si trovano le unità locali o sedi secondarie, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ogni unità locale/sede secondaria.


2° fase - (Maggiorazione e Riduzione). All’importo che si ottiene al termine della prima fase (sede principale + eventuali unità locali/sedi secondarie, anche con riferimento ai limiti massimi di € 40.000,00 per la sede princiale e di € 200,00 per ciascuna unità locale/sede secondaria), è necessario:

a) sottrarre la percentuale del 50%.

b) aggiungere l’eventuale maggiorazione deliberata dalla singola Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (la maggiorazione per la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini è del 20%);

Per le unità locali/sedi secondarie situate in altre province, si prega di verificare, attraverso contatto diretto, se le Camere di Commercio, nella cui circoscrizione si trovano le unità locali/sedi secondarie, hanno eventualmente stabilito, ai sensi dell'art. 18 della Legge 580/1993, una maggiorazione all'importo del diritto annuale 2023.

Procedura per l'arrotondamento

Al fine dell'esatta determinazione dell'importo dovuto, deve essere effettuato un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

I metodi di arrotondamento, sono indicati anche con esempi pratici, nella Circolare ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009.

A tal proposito si ricorda che all'importo ottenuto in seguito all'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per i pagamenti eseguiti entro 30 giorni dal termine di scadenza ordinaria, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda lo stesso 2° decimale per eccesso. Es.1: €204*0,40%=€204,816, arrotondamento per eccesso a €204,82; Es. 2: €41*0,40%=41,164, arrotondamento per difetto a €41,16).

Si ricorda che lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo deve essere corrisposto anche in sede di compensazione di crediti, seppur a saldo zero.

Il versamento va eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento unificato F24, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, solo con modalità telematica, ai sensi del Decreto Legge n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge, dall'art. 1, Legge n. 248 del 4/08/2006. Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri tributi/contributi.

Modalità di compilazione:

Compilare la sezione “IMU ed altri tributi locali”
Codice ente: sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui l’importo è dovuto, FC per la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.

Codice tributo: 3850
Anno di riferimento: indicare l'anno per il quale è dovuto il tributo
Importi a debito versati: indicare l’importo totale del diritto dovuto alla Camera.


Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera.

Si può comunque richiedere l'addebito automatico sul conto telemaco, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o apertura

Le posizioni iscritte in corso d'anno possono richiedere l'addebito automatico del diritto annuale su conto telemaco, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o apertura.

Istanza di rimborso diritto annuale

Le richieste di rimborso dei diritti annuali erroneamente corrisposti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento (art.17 Legge n. 488/1999).

I soggetti che in corso d'anno presentano denuncia per l'iscrizione della sede e/o per l'apertura di unità locali/sedi secondarie, sono tenuti al versamento degli importi, come indicati nel file a fondo pagina.

Modalità di versamento: Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, in modalità telematica ed indicando, nella sezione IMU ed altri tributi locali ed il codice tributo 3850.

Per effetto della costituzione della nuova Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, il codice ente locale da indicare sul modello F24 è FC, in quanto Forlì viene identificata come sede legale del nuovo ente.

Si può comunque richiedere l'addebito automatico sul conto telemaco, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o apertura.


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Scadenze

Termini di pagamento posizioni già iscritte al 1° gennaio

Per le posizioni già iscritte al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, il diritto annuale deve essere corrisposto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 8, comma 2, del Decreto ministeriale n. 359 del 11 maggio 2001. 
Di conseguenza le variazioni ai termini di scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, che si dovessero annualmente verificare si applicano, in linea generale, anche al diritto annuale, salvo sia diversamente stabilito dalla norma con specifico riferimento al tributo camerale.

Differimento termine diritto annuale 2023, soggetti ISA e forfettari.

Diritto annuale 2023: Per le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano sede legale/operativa/unità locali nei territori alluvionati di cui all'allegato 1 (Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2023, n. 100), sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 11 dicembre 2023 (ulteriore proroga prevista dal D.L. 29.09.2023, n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 27.11.2023, n. 170 (G.U. n. 278 del 28/11/2023).

Nello specifico l'art. 3, comma 2-quater del D.L. 29.09.2023 prevede: All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023». 

Il 10 dicembre è domenica, quindi considereremo in regola anche i pagamenti effettuati in data 11/12.

Per tali imprese da tale data (11 dicembre 2023), decorrono i termini per aderire al ravvedimento operoso.

Casi particolari: Soggetti con esercizio legale non coincidente con l'anno solare e con esercizio prolungato.

Termini di pagamento per le posizioni iscritte in corso d'anno

Per le posizioni iscritte in corso d'anno, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia iscrizione o apertura di unità locale/sede secondaria.
 
Le imprese che hanno eseguito il versamento prima dell'entrata in vigore del D.M. 23/02/2023 (avvenuta il 17/04/2023), omettendo la maggiorazione del 20%, possono eseguire il conguaglio rispetto all'importo versato, con modello F24, entro il 30 novembre 2023 (senza aggravi).


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Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, è applicabile anche al diritto annuale nei limiti sotto indicati.

DIRITTO ANNUALE DEL PERIODO 2001-2021
In caso di mancato o parziale pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo 2001-2021, il ravvedimento non è più possibile in quanto i termini (entro 1 anno dalla scadenza ordinaria) sono decorsi.


IMPRESE ISCRITTE GIA' ISCRITTE AL 1° GENNAIO 2023
Per le imprese con iscrizione già presente al 1° gennaio 2023, si può applicare il ravvedimento operoso, entro 1 anno dalla scadenza ordinaria, con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%). L'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2023
Per le imprese iscritte nel corso del 2023 si può applicare il ravvedimento operoso, entro 1 anno e 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione al registro imprese, con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%). L'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

MPRESE ISCRITTE GIA' ISCRITTE AL 1° GENNAIO 2022
Il ravvedimento non è più possibile in quanto i termini (entro 1 anno dalla scadenza ordinaria) sono decorsi.

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2022
Per le imprese iscritte nel corso del 2022 si può applicare il ravvedimento operoso, entro 1 anno e 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione al registro imprese, con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%). L'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati su modello F24 compilando la sezione ICI ed altri tributi locali, (codice ente/codice comune FC), utilizzando:

il codice tributo 3850 per l'importo base del diritto annuale;
il codice tributo 3851 per gli interessi legali moratori;
il codice tributo 3852 per l'importo della sanzione ridotta. 

Esempio Società interessata dagli indici di affidabilità fiscale, con fatturato Irap 2022 di 100.000 €: importo dovuto 2023 € 120,00, scadenza ordinaria del 20/07/2023.

Nel caso eseguisse il ravvedimento operoso alla data del 11/12/2023 dovrebbe versare:

  • con il codice tributo 3850 € 120,00;
  • con il codice tributo 3852 €  7,20 (pari al 6% di € 120,00);
  • con il codice tributo 3851 €  2,37  (120 x 144* x 5/36.500)

* gg dalla scadenza del 20/07/2023 al 11/12/2023



N.B. Codice 8911 non utilizzabile per regolarizzare il diritto annuale

La sanzione di cui al codice 8911, prevista dal comma 4 dell'art. 19 del D.lgs 241/97 per la tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non è utilizzabile in riferimento al diritto annuale.




Soggetti obbligati al pagamento e cause di cessazione dell'obbligo, start up innovative

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel REA, al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso.
L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione nell'anno.

Pertanto sono tenute al pagamento anche le società:

  • in liquidazione o in scioglimento
  • inattive dalla costituzione
  • che abbiano cessato o sospeso l'attività
  • cessate nel corso dell'anno.

Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio.
Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.


Non devono eseguire il pagamento:

  • Le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
  • Le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • Le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • le società di persone ed i consorzi che si trovano nella seguente condizione: scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • Le cooperative che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa (come prevede l'articolo 2544 c.c.).
     

Pertanto, a partire dal 2001 e contrariamente a quanto disposto sino all'anno 2000 compreso sono assoggettate all'obbligo del pagamento anche:

  • le società in stato di scioglimento/liquidazione o che hanno cessato l'attività, senza avere presentato l'istanza di cancellazione nei termini sopra indicati;
  • la cessazione dell'attività per le società non è più causa di esonero;
  • la cancellazione dell'impresa individuale presentata oltre il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'attività, non è più causa di esonero.
 
L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina finalità, definizione e pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
In particolare il comma 8 di detto articolo dispone che le Camere di Commercio istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma in argomento.
Il successivo art. 26, comma 8, prevede che la start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (termine modifcato dall'art. 4, comma 11-ter, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33).
Nei confronti delle società già costituite alla data del 19/12/2012 di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012 la disciplina trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.


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Procedura sanzionatoria per violazioni in materia di diritto annuale

In caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale la Camera di Commercio procede ad iscrizione a ruolo ai sensi dell’art.17 comma 3 del D.lgs. n. 472/97, con applicazione di sanzioni amministrative tributarie.


Tipologia di violazioni

Per tardivo versamento si intende il versamento a carico delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali che si iscrivono in corso d'anno, effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica di iscrizione: in tal caso si applica un sanzione pari al 10% dell'importo dovuto.

Per omesso versamento si intende:

a) la somma dovuta e non versata - in tal caso si applica una sanzione base pari al 30% del non versato, a cui si aggiunge una ulteriore misura percentuale, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento camerale in materia "Maggiorazione della sanzione per gravità della violazione";

b) la somma dovuta da imprese, sedi secondarie e unità locali già iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente, versata con un ritardo superiore a trenta giorni - in tal caso di applica una sanzione base pari al 30% dell'importo dovuto;

c) la somma dovuta da imprese, sedi secondarie e unità locali iscritte in corso d'anno, versata con un ritardo superiore ai sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica di iscrizione - in tal caso di applica una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto.

Sull'omesso versamento sono previste delle maggiorazioni per gravità della violazione, nei casi previsti dall'art. 7 del regolamento camerale per la disciplina delle sanzioni tributarie in materia di diritto annuale, approvato con deliberazione n. 104 del 29/09/2017.

I versamenti si intendono regolari se effettuati entro il termine ordinario per l'intero importo dovuto, e se effettuati entro i 30 giorni successivi (“termine lungo”) con la maggiorazione dello 0,40%. In ottemperanza alle citate circolari n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e n. 27/E del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate, tale maggiorazione è considerata ad ogni effetto come parte integrante del tributo dovuto dall'impresa.

L’art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78, che prevede la possibilità di pagare le somme iscritte  a ruolo mediante la compensazione di crediti, attraverso l’utilizzo del modello di pagamento unificato F24 – codice tributo RUOL – non  e’ applicabile in caso di iscrizione a ruolo del diritto annuale.

Per approfondimenti si veda, in particolare, il regolamento camerale per la disciplina delle sanzioni tributarie in materia di diritto annuale approvato con deliberazione n. 104 del 29/09/2017.


Sgravi e richiesta di sgravio

Chi riceve la notifica della cartella, ma verifica di non essere obbligato al pagamento, può presentare  istanza di sgravio, al fine di ottenere l'eventuale annullamento, totale o parziale, della cartella stessa.

In caso di accoglimento dell'istanza la Camera di Commercio trasmetterà lo sgravio, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate Riscossione competente, la quale, a sua volta, ne darà comunicazione tramite lettera all'interessato.

Si ricorda che la presentazione alla Camera di Commercio dell'istanza di sgravio o di memorie difensive in genere non interrompe nè sospende il termine per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale (60 giorni dalla data di notifica della cartella).


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Ultimo aggiornamento:

01/03/2024