Visti e attestati di libera vendita


La piattaforma Cert'O consente alle imprese, in possesso di firma digitale, di inoltrare telematicamente la richiesta di rilascio di tutta una serie di documenti diversi dal certificato di origine, quali: attestati di libera vendita, visti su documenti rilasciati da organismi o enti ufficiali, visti su fatture, packing list e documenti a valere per gli scambi con l'estero (visti e autorizzazioni/attestazioni diverse).


Costi

Per il rilascio di ogni singolo visto è previsto il pagamento di un diritto di segreteria di € 3,00.



Visto su documenti rilasciati da Organismi o Enti ufficiali

La Camera di commercio appone un visto di deposito su documenti rilasciati da soggetti diversi dall’impresa quali Organismi o Enti ufficiali (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.) come ad esempio certificati di analisi, certificati sanitari, certificati di conformità rilasciati da Enti certificatori.

Tali documenti devono essere inviati senza firma digitale e allegati al modello base firmato digitalmente




Visto su fatture, packing list e documenti a valere per gli scambi con l'estero

La Camera di commercio può apporre il visto poteri di firma su dichiarazioni rese dall’impresa stessa che riguardano stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell’operazione di esportazione (ad es. fatture, packing list, dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, dichiarazioni e atti propedeutici all’avvio di rapporti commerciali con l’estero quali procure, nomina di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, forme contrattuali con partner esteri per accordi di commercializzazione dei prodotti, impianto di unità all’estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione a bandi e gare internazionali, ecc). Tale visto presuppone un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante, titolare dell'impresa o suo procuratore.
Le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente e riportare nome, cognome e qualifica del legale rappresentante, nonché la dicitura "Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."
Le dichiarazioni, se redatte in lingua diversa dall'italiano o dall’inglese, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

Il visto non viene apposto:
  • se il contenuto del documento è contrario all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, a norme di diritto comunitario, a disposizioni contenute in trattati internazionali;
  • se vi sono menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi.
In caso di richiesta di visto su documento  con destinazione territori coinvolti nel conflitto russo-ucraino, si chiede di compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla richiesta, scaricabile nella sezione download, qui sotto allegata.


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Ultimo aggiornamento:

27/03/2024