Documento amministrazione trasparente

Informativa sull'accesso civico

L’istituto dell’accesso civico, disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riconosce a chiunque il diritto di:

  • richiedere documenti, dati e informazioni soggetti a pubblicazione, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa (accesso civico semplice);
  • accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato).

La richiesta può essere presentata da chiunque, e non deve essere motivata; deve permettere l’identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti che si intende richiedere o consultare.
L’istanza deve essere inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dott. Roberto Albonetti o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) attraverso le seguenti modalità:

  • all’indirizzo PEC: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it;
  • direttamente presso la Camera;
  • a mezzo posta all’indirizzo: Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC).

L’istanza deve essere corredata di copia del documento d’identità valido del richiedente.
Non è necessario allegare il documento d’identità nei casi in cui l’istanza sia sottoscritta con firma digitale oppure sottoscritta in presenza di dipendente dell'Ente.
L'istanza può essere redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Camera di commercio.

L’accesso civico è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto dalla Camera di Commercio per la riproduzione sui supporti materiali.

Se l’Amministrazione accoglie l’istanza, provvede entro 30 gg.:

  • alla pubblicazione sul sito e alla comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione;
  • se già pubblicato, alla comunicazione al richiedente del collegamento ipertestuale;
  • se non oggetto di pubblicazione, alla trasmissione dei dati o documenti richiesti.

Nell'accesso civico generalizzato è salvaguardato il diritto dei controinteressati alla presentazione di opposizione motivata entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione dell'istanza di accesso e di presentazione, in caso di accoglimento dell'accesso, di richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 gg.

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 gg..

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia per tardata o mancata conclusione del procedimento da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’accesso civico correlato all’omessa pubblicazione dei dati è la dott.ssa Maria Giovanna Briganti reperibile ai recapiti sopra indicati.


I contenuti di questa pagina sono aggiornati al 02/02/2024